Art. 8.
(Lavori di pubblica utilità).

      1. Fatto salvo l'obiettivo prioritario dell'assunzione nella pubblica amministrazione o nelle imprese private dei lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano impegnati in lavori

 

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socialmente utili, i soggetti fruitori della retribuzione sociale possono essere impiegati in lavori di pubblica utilità, in settori e ruoli non sostitutivi di quelli esistenti e negli ambiti indicati nell'articolo 11 o in altri ambiti comunque innovativi, secondo progetti predisposti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici economici, in applicazione delle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro operanti nei rispettivi settori. In tale caso le amministrazioni e gli enti interessati provvedono a integrare la differenza tra la retribuzione sociale e la relativa contribuzione a fini pensionistici, che continua a essere corrisposta secondo le modalità di cui all'articolo 1, e la retribuzione prevista per la qualifica corrispondente dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
      2. L'ingiustificato rifiuto allo svolgimento dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo per motivi diversi da quelli previsti nell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, comporta la perdita del diritto alla corresponsione della retribuzione sociale, salvo il diritto di presentare ricorso nei termini e nei modi previsti dal medesimo articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2000.